Art. 26.
(Avanzamento al grado di primo maresciallo in servizio continuativo).

      1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami.
      2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
      3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
      4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.
      5. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso, sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli promossi ai sensi del comma 4.
      6. Ai fini della valutazione di cui al comma 3 devono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.